Art. 38

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Quando col danaro incassato i Percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal Regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese. Se non possono o non sanno scrivere i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno. L'importo dei detti mandati e buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sarà, per gli effetti del corrispondente discarico dei Percettori, considerato come danaro da essi versato. Il discarico dei Percettori e Tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.
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