Art. 30
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun Ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.
Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun Ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno d'essi assegnati.
Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con Decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.
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