Art. 28

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie; e le spese ordinarie in fisse e variabili. Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con Legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci. Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell'entrata colla spesa.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 28 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo