Art. 36

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 1 gen 1870
Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro, nei modi e termini stabiliti dai Regolamenti, gli Agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 36 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo