Art. 36
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro, nei modi e termini stabiliti dai Regolamenti, gli Agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.
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