Art. 31
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per Legge speciale.
Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.
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