Art. 20
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Gli Uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa; ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del Ragioniere generale.
Il Regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le Ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.
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