Art. 16

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia, sono determinati e retti da speciali Regolamenti approvati con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Nei casi straordinari non preveduti dai Regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4,000, è necessario il parere del Consiglio di Stato. Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4,000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'.
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