Art. 14

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell', prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.
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