Art. 11
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 12 feb 1870
I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici Ufficiali a ciò delegati, e colle norme che verranno stabilite nel Regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti Ufficiali avranno forza di titolo autentico.
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