Art. 10

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere e che la Corte avrà registrato. Per ciascun contratto si indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli della presente Legge.
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LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026 (Art. 10 Sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.) — Testo vigente | Portale Normativo