Art. 4

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 10 giu 1872
Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma d'incanti: 1° Per l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 2° Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato; 3° Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori; 4° Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali; 5° Per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto; 6° Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto. (3)
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