Art. 5
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 12 feb 1870
Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:
1° Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2,000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;
2° Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso, e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8,000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al n. 4;
3° Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1,000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;
4° Per l'acquisto di cavalli di rimonta;
5° Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;
6° Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;
7° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a Stabilimenti di Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.
Storico versioni
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