Art. 15

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo