Art. 15 · LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

Art. 15

LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026

In vigore dal 12 feb 1870
Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-15