Art. 21
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
La Ragioneria generale è retta da un Ragioniere generale, il quale sarà personalmente responsabile dell'esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.
La nomina dei Ragionieri sarà fatta sopra proposta del Ministro delle Finanze d'accordo col Ministro cui la Ragioneria è addetta.
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