Art. 22
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Il Direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette in conformità dei bilanci e delle Leggi vigenti, alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro delle Finanze.
Il Regolamento indicherà i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.
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