Art. 24
LEGGE 22 aprile 1869, n. 5026
In vigore dal 1 gen 1870
Sono materia del conto dell'anno finanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno effettivamente luogo entro l'anno.
Perciò il termine dell'anno finanziario non potrà essere protratto oltre il 31 dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1869-04-22;5026#art-24