Art. 6

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
I funzionari indicati nell' hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge. Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 6 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo