Art. 4

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'uffizio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. La Commissione è presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature. Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
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