Art. 3

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione e i consiglieri sono nominati per decreto reale, proposto dal ministro delle finanze dopo deliberazione del consiglio dei ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo