Art. 2
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 1 ago 1905
La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di
Un presidente;
Due presidenti di sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.
Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
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