Art. 2

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 1 ago 1905
La Corte ha sede nella città capitale del regno; è divisa in tre sezioni e composta di Un presidente; Due presidenti di sezione; Dodici consiglieri; Un procuratore generale; Un segretario generale; Venti ragionieri. Il procuratore generale rappresenta presso la Corte il pubblico ministero.
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