Art. 5
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Le nomine, promozioni e remozioni degli impiegati della Corte e dè suoi uffizi di riscontro e di revisione sono fatte con decreto reale a relazione del ministro delle finanze, sulla proposta della Corte a sezioni riunite.
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