Art. 9

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
I ragionieri hanno voto deliberativo negli affari soltanto dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire ai consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo. Il numero dei ragionieri non sarà maggiore di due, nelle singole sezioni, nè di tre nelle sezioni riunite.
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