Art. 10
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 23 nov 1923
La Corte, in conformità della legge e dei regolamenti:
Fa il riscontro delle spese dello Stato;
Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
Vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione degli agenti dello Stato in denaro ed in materia;
Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
Rivede i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di altri valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate da leggi e procede al giudizio di quelli che, per qualsiasi motivo, non siano da essa riconosciuti regolari
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