Art. 8

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque. Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove. La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.
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