Art. 8
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Per le deliberazioni di ciascuna sezione è necessario il numero dispari di votanti non minore di cinque.
Per le deliberazioni della Corte in sezioni riunite è necessario il numero dispari di votanti non minore di nove.
La Corte e le sezioni deliberano a maggiorità assoluta di voti.
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