Art. 14

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 23 nov 1923
Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti alcuno degli atti e decreti che le vengono presentati, ricuserà il suo visto con deliberazione motivata. La deliberazione sarà trasmessa dal presidente al ministro cui spetta, e, quando questo persista, sarà presa in esame dal Consiglio dei ministri. Se esso risolverà che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte sarà chiamata a deliberare, e qualora non riconosca cessata la cagione del rifiuto, ne ordinerà la registrazione e vi apporrà il visto con riserva. Quando il Ministero sia dimissionario, non potrà valersi della facoltà di cui ai comma precedenti. Per tutti quegli atti dei quali non fosse pervenuta alla Corte la richiesta di registrazione alla data delle dimissioni, l'esercizio di tale facoltà spetta esclusivamente al nuovo Gabinetto. Non sarà apposto il visto sopra un ordine di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà l'ordine, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio o quando, secondo il giudizio della Corte, l'imputazione della somma portata dall'ordine sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quelli indicati nell'ordine dal ministero che lo ha emesso. Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte: a) per i decreti di nomina e promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado quando siano disposte oltre i limiti dei rispettivi organici; b) per gli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, quando l'importo di tali ordini ecceda i limiti stabiliti dalle leggi .
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 14 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo