Art. 6 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 6

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
I funzionari indicati nell' hanno gli stipendi determinati nella tabella annessa alla presente legge. Per gli altri impiegati della Corte sono applicate le norme stabilite per l'amministrazione centrale.
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