Art. 38
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ne riferirà col mezzo del procuratore generale al ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'amministrazione o l'agente, affinchè si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1862-08-14;800#art-38