Art. 36

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione, ad istanza del pubblico ministero, potrà condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria, non maggiore della metà degli stipendi, degli aggi e delle indennità al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennità potrà condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2,000. Potrà pur anche, secondo la gravità dei casi, proporne al ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione. Queste disposizioni s'intenderanno applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni. Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sarà fatto compilare a spese dell'agente.
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