Art. 35
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
Il giudizio può essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della Corte, da notificarsi all'agente dell'amministrazione con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) Di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
b) Di deficienze accertate dall'amministrazione;
c) Di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
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