Art. 33

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 23 nov 1923
La Corte dei conti giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. Quando i conti di cui ai precedenti commi sono regolarmente pareggiati ed il funzionario incaricato di riferire su di essi non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dello stesso funzionario, previa comunicazione di essa al procuratore generale .
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