Art. 33 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 33

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 23 nov 1923
La Corte dei conti giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato. La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali. Quando i conti di cui ai precedenti commi sono regolarmente pareggiati ed il funzionario incaricato di riferire su di essi non trovi irregolarità a carico dei contabili, la loro approvazione è data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarità, anche collettivi emessi dal presidente della sezione, su relazione scritta dello stesso funzionario, previa comunicazione di essa al procuratore generale .
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