Art. 40
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.
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