Art. 42

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari: a) Del ricorso per annullamento; b) Del ricorso per rivocazione. Essi si possono esperimentare tanto dall' agente, quanto dal pubblico ministero. In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.
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