Art. 42
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:
a) Del ricorso per annullamento;
b) Del ricorso per rivocazione.
Essi si possono esperimentare tanto dall' agente, quanto dal pubblico ministero.
In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.
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