Art. 37

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Le osservazioni della Corte intorno al conto saranno notificate all'agente al domicilio reale o nel luogo della sua residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per mezzo del capo dell'amministrazione da cui dipende. Egli può presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti nel regolamento di procedura dei giudizi della Corte.
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