Art. 34

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La Corte giudica in prima ed ultima istanza dei conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli altri agenti dell'amministrazione dello Stato. Pronunzia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura intorno ai giudizi dei conti di loro competenza.
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