Art. 29
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
La Corte verifica il conto di ciascun ministro e quello dell'amministrazione generale delle finanze, e ne confronta i risultamenti tanto per le entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro colle leggi del bilancio.
Verifica se i risultamenti speciali e generali dei conti corrispondono a quelli dei conti particolari di ciascuna amministrazione e di ogni agente incaricato delle riscossioni e dei pagamenti.
Verifica ancora, quando lo reputa necessario, i vari articoli e le partite dei conti, e domanda i documenti dei quali ha bisogno.
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