Art. 24
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Sono trasmesse alla Corte le relazioni degl'ispettori o di altri uffiziali incaricati del sindacato, e quelle colle quali ciascuna amministrazione, nel rendere il conto annuale delle sue entrate, ne giustifica il risultamento.
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