Art. 20

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 23 nov 1923
Gli assegni per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati all'esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al visto della Corte dei conti. Per l'esercizio di tale riscontro la Corte dei conti potrà anche distaccare presso le amministrazioni un proprio delegato, il quale le trasmetterà giornalmente le contromatrici degli assegni da lui vistati, nonchè gli elenchi degli ordini di accreditamento e degli altri titoli di pagamento anch'essi da lui vistati. In base agli elementi contenuti nelle contromatrici degli assegni e negli elenchi predetti, la Corte dei conti terrà le proprie scritture. I funzionari preposti a tale ufficio non possono esercitarlo presso la stessa amministrazione per un periodo continuativo superiore ad un anno. La legge determina i casi nei quali il visto deve precedere il pagamento e i casi nei quali può a quello succedere. Sono pure trasmessi alla Corte dei conti, per il riscontro da effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge, i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi. Le norme per l'attuazione del presente articolo saranno date con regolamento da emanarsi su proposta del ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti .
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