Art. 21

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La Corte vigila perchè le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perchè non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perchè la liquidazione e il pagamento delle spese sieno conformi alle leggi e ai regolamenti.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 21 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo