Art. 19

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 23 nov 1923
Sono presentati alla Corte dei conti perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti per importo superiore a L. 20.000 e quelli coi quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10,000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte dei conti tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio di impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato .
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 19 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo