Art. 19 · LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

Art. 19

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 23 nov 1923
Sono presentati alla Corte dei conti perchè vi apponga il visto e li faccia trascrivere nei suoi registri tutti i decreti coi quali si approvano contratti per importo superiore a L. 20.000 e quelli coi quali si autorizzano altre spese per un importo superiore a L. 10,000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte dei conti tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio di impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato .
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