Art. 25
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Eguali trasmissioni debbono farsi alla Corte relativamente alle entrate ed uscite, alle situazioni ed alle ispezioni dei magazzini ed alla gestione degli agenti del Governo che hanno il maneggio di materie o valori dello Stato.
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