Art. 28
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Il conto che ciascun ministro deve rendere al termine di ogni esercizio e il conto generale dell'amministrazione delle finanze, prima che siano presentati all'approvazione delle Camere, sono dal ministro di finanza trasmessi alla Corte dei conti.
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