Art. 41

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
L'agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'amministrazione da cui dipende. Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto, alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente nel modo indicato all'. Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il pubblico ministero, prima di passare al giudizio del merito.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 41 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo