Art. 46

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettificazioni.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 46 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo