Art. 51
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
Le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo sono abolite. Nulla è innovato in riguardo alle sezioni del contenzioso-amministrativo in Napoli ed in Palermo, finchè non sia provveduto con legge generale sulla materia.
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