Art. 54

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dat. in Torino addì 14 agosto 1862. VITTORIO EMANUELE Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti. Quintino Sella.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 54 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo