Art. 54
LEGGE 14 agosto 1862, n. 800
In vigore dal 3 set 1862
La presente legge andrà in vigore venti giorni dopo la sua promulgazione.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dat. in Torino addì 14 agosto 1862.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
Quintino Sella.
Storico versioni
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