Art. 53

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.
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LEGGE 14 agosto 1862, n. 800 (Art. 53 Per l'instituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia) — Testo vigente | Portale Normativo