Art. 48

LEGGE 14 agosto 1862, n. 800

In vigore dal 3 set 1862
Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili le norme di competenza, i mezzi e le forme stabilite dalla legge per la riscossione dei tributi diretti. Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni.
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